Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

la Costituzione della Repubblica Italiana

Parte Prima. Diritti e Doveri dei Cittadini

Titolo II. Rapporti etico-sociali

  • Articolo 29

    La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

    Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

  • Articolo 30

    E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

    Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

    La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

    La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

  • Articolo 31

    La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

    Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

  • Articolo 32

    La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

    Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

  • Articolo 33

    L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

    La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

    Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

    La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

    E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

    Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

  • Articolo 34

    La scuola è aperta a tutti.

    L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

    I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

    La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

 

come Iscriversi

Il concorso è riservato a classi, interclassi e a gruppi di studenti delle Scuole secondarie di II Grado. Le squadre - composte di almeno dieci studenti - sono coordinate da un docente dell'istituto. Ciascuna scuola può iscrivere una sola squadra.
Per partecipare al concorso bisogna riempire il modulo d’Iscrizione dopo aver letto attentamente il Regolamento
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